Sentenza 115/2011 (ECLI:IT:COST:2011:115)
Massima numero 35551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35550


Titolo
Sicurezza pubblica - Attribuzione al sindaco, quale ufficiale del Governo, del potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza - Omessa delimitazione della discrezionalità amministrativa, con conseguente violazione delle riserve relative di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali imposte ai consociati e di organizzazione dei pubblici uffici allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 23 e 97 Cost., l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti». Tale disposizione - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 Cost., poiché la pubblica amministrazione può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, primo comma, Cost., giacché, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci.

Sulla medesima disposizione di legge v. la sentenza n. 196 del 2009.

Sulla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., v., tra le altre, le sentenze n. 105 del 2003 e n. 190 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 54  co. 4

decreto-legge  23/05/2008  n. 92  art. 6  co. 

legge  24/07/2008  n. 125  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte