Sentenza 118/2011 (ECLI:IT:COST:2011:118)
Massima numero 35558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35559  35560  35561


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto che non sia parte nel giudizio a quo , né titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non è ammesso l'intervento di soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, a meno che non si tratti di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Principio enunciato in relazione all'intervento dell'Associazione nazionale dei produttori armi e munizioni in un giudizio avente ad oggetto le sanzioni amministrative stabilite dal codice della strada per il trasporto su strada di materiali pericolosi).

In argomento si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 151 e n. 263 del 2009 e n. 48 del 2010, nonché le ordinanze n. 96 e n. 393 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte