Ordinanza 172/2011 (ECLI:IT:COST:2011:172)
Massima numero 35664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/05/2011; Decisione del
11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Titolo
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Eccezione di inammissibilità delle questioni per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante come vera e propria modifica normativa - Reiezione.
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Eccezione di inammissibilità delle questioni per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante come vera e propria modifica normativa - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune, non beneficiano dell'esenzione dall'ICI, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, prospettata dalla difesa erariale, per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante come una vera e propria modifica normativa. Invero, il giudice a quo chiede l'estensione delle agevolazioni in tema di ICI previste per gli immobili posseduti dagli IACP agli immobili posseduti dai Comuni e destinati anch'essi a edilizia residenziale pubblica.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune, non beneficiano dell'esenzione dall'ICI, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, prospettata dalla difesa erariale, per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante come una vera e propria modifica normativa. Invero, il giudice a quo chiede l'estensione delle agevolazioni in tema di ICI previste per gli immobili posseduti dagli IACP agli immobili posseduti dai Comuni e destinati anch'essi a edilizia residenziale pubblica.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte