Circolazione stradale - Violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi - Estensione della previsione posta dall'art. 167, comma 9, cod. strada, con conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative al conducente e al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Esclusione - Non fondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 27 Cost., dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Tale disposizione, infatti, non pone a carico a carico del proprietario del veicolo e del committente del trasporto una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo, in quanto il conducente, il proprietario del veicolo ed il committente rispondono ciascuno per fatto proprio, tanto che la norma non prevede la solidarietà fra i medesimi, sicché la responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689; principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso nella specie derogare. Ciò consente di escludere anche la violazione dell'art. 23 Cost., perché la norma non sottopone alla sanzione alcun soggetto in tesi estraneo all'illecito.
Per un'analoga pronuncia, relativa però al precedente codice della strada, v. l'ordinanza n. 3 del 1989.