Sentenza 118/2011 (ECLI:IT:COST:2011:118)
Massima numero 35560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35558  35559  35561


Titolo
Circolazione stradale - Violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi - Estensione della previsione posta dall'art. 167, comma 9, cod. strada, con conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative al conducente e al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Da un lato, infatti, l'espressione «per conto» assume la valenza di «nell'interesse», sicché la nozione di trasporto eseguito «per conto esclusivo» del committente si contrappone non già a quella di trasporto eseguito a favore di più committenti, ma all'altra di trasporto eseguito anche nell'interesse del trasportatore, e cioè per soddisfare anche esigenze dell'impresa di quest'ultimo. Da un altro lato, poi, il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure dalla avvenuta equiparazione, sotto l'aspetto considerato, delle violazioni relative al trasporto di materiali pericolosi a quelle concernenti il sovraccarico dei veicoli, di cui al precedente art. 167, perché le fattispecie poste a confronto non presentano gli elementi differenziali che, ad avviso del giudice a quo, renderebbero irragionevole detto allineamento.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 168  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte