Ordinanza 172/2011 (ECLI:IT:COST:2011:172)
Massima numero 35665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/05/2011; Decisione del
11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Titolo
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI. Infatti, il rimettente invoca quali tertia comparationis le agevolazioni in tema di ICI relative agli immobili posseduti dagli IACP, previste per periodi d'imposta successivi a quelli rilevanti nei giudizi a quibus (anni dal 1993 al 1996). Pertanto, nei periodi di imposta interessati dai giudizi principali, gli immobili posseduti dagli IACP non godevano delle agevolazioni fiscali indicate dal rimettente, con conseguente palese insussistenza della denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili posseduti dai Comuni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI. Infatti, il rimettente invoca quali tertia comparationis le agevolazioni in tema di ICI relative agli immobili posseduti dagli IACP, previste per periodi d'imposta successivi a quelli rilevanti nei giudizi a quibus (anni dal 1993 al 1996). Pertanto, nei periodi di imposta interessati dai giudizi principali, gli immobili posseduti dagli IACP non godevano delle agevolazioni fiscali indicate dal rimettente, con conseguente palese insussistenza della denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili posseduti dai Comuni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte