Circolazione stradale - Violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi - Estensione della previsione posta dall'art. 167, comma 9, cod. strada, con conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative al conducente e al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ed asserita incoerenza interna della censurata normativa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, e 3 Cost. per asserita non conformità della norma censurata alle previsioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) - dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Infatti, il comma 2 dell'art. 168 cod. strada rinvia specificamente agli allegati a detto Accordo per la disciplina della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali»; in tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati all'Accordo ADR vengono ad integrare la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 168, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato comma 2, il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all'atto internazionale di cui si tratta.