Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Ammissione al concorso per gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato iscritti al relativo Albo professionale - Lamentata irragionevolezza del richiesto requisito dell'iscrizione all'Albo - Asserita incidenza sul diritto di accesso ai pubblici impieghi e sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 104, primo comma, Cost., nella parte in cui richiede, ai fini dell'ammissione al concorso per magistrato ordinario, che gli abilitati all'esercizio della professione forense siano anche iscritti al relativo albo professionale. Infatti, la sopravvenuta sentenza n. 296 del 2010 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, proprio nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della legge n. 111 del 2007, v. la citata sentenza n. 296/2010.
Per la manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 55/2011, n. 19/2011 e n. 18/2011.