Referendum abrogativo - Energia nucleare - Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare - Sopravvenute abrogazione e modifica delle suddette disposizioni - Conseguente riformulazione e trasferimento del quesito sulla legislazione successiva - Quesito rispettoso dei limiti espressamente indicati dall'art. 75 Cost. o comunque desumibili dall'ordinamento costituzionale, connotato da una matrice razionalmente unitaria, chiaro, omogeneo ed univoco - Ammissibilità della richiesta come modificata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, che ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare (già dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011) sulle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011. Premesso che identica é la materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata, anche l'attuale quesito non viola i limiti stabiliti dall'art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, poiché le disposizioni legislative delle quali si chiede l'abrogazione, non rientrano fra quelle per le quali é escluso il ricorso all'istituto referendario. In particolare, la richiesta non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). Inoltre, il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale, unite dalla medesima finalità di essere strumentali a consentire, sia pure all'esito di ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria richiesta referendaria. Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria.
Per il precedente giudizio di ammissibilità della richiesta di abrogazione referendaria delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare, v. la citata sentenza n. 28/2011.