Ordinanza 120/2011 (ECLI:IT:COST:2011:120)
Massima numero 35555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari di più pensioni dirette liquidate sino al 31 dicembre 1994 - Lamentata mancata previsione dell'indennità integrativa speciale quale parte integrante del trattamento pensionistico - Asserita violazione del principio di uguaglianza e delle garanzie previdenziali - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di più trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l'indennità integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico. Infatti, nella norma censurata - recante l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 che limitava alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite l'applicabilità della disciplina relativa alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione - non è rinvenibile alcuna disposizione concernente il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, divieto emergente, invece, dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Pertanto, con la proposta questione il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle sue censure.

Nel senso che il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994 emerge dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, v. la citata sentenza n. 197/2010.

Relativamente all'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, disposta dalla legge n. 296 del 2006, v. la citata ordinanza n. 119/2008 di restituzione degli atti ai rimettenti per jus superveniens.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per aberratio ictus, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 335/2010, n. 248/2010 e n. 92/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 776

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte