Ordinanza 121/2011 (ECLI:IT:COST:2011:121)
Massima numero 35556
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 07/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:
35557
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Reato di attentato alla Costituzione - Modifica normativa comportante riduzione della portata applicativa dell'art. 283 c.p. - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Asserito illegittimo mutamento della Costituzione mediante riduzione delle garanzie costituzionali - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Ricorso diretto ad ottenere una dichiarazione di incostituzionalità - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Costituzione e leggi costituzionali - Reato di attentato alla Costituzione - Modifica normativa comportante riduzione della portata applicativa dell'art. 283 c.p. - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Asserito illegittimo mutamento della Costituzione mediante riduzione delle garanzie costituzionali - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Ricorso diretto ad ottenere una dichiarazione di incostituzionalità - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Testo
È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed avente ad oggetto una disposizione legislativa comportante modifica dell'art. 283, c.p.. Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso è diretto non a sollevare un conflitto di attribuzione, ma ad ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge (art. 3, legge 24 febbraio 2006, n. 85).
È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed avente ad oggetto una disposizione legislativa comportante modifica dell'art. 283, c.p.. Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso è diretto non a sollevare un conflitto di attribuzione, ma ad ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge (art. 3, legge 24 febbraio 2006, n. 85).
Atti oggetto del giudizio
24/02/2006
n. 85
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 139
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4