Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo - Attribuzione all'Istituto di ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente della tutela della salute - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, in quanto la doglianza si basa su una non corretta esegesi della disposizione regionale denunciata. La disposizione denunciata stabilendo che «Il Ministro della Salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario e internazionale e regionale», non altera il riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, che attribuisce al Ministero della sanità il potere di assegnare agli IZS «compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale». Essa, infatti, nel ribadire tale competenza statale, si limita a riconoscere anche alle Regioni la facoltà di attribuire all'IZS dell'Abruzzo e del Molise ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale.
In senso analogo, v. citata sentenza n.124/1994.
In tema di IZS, v. citata sentenza n. 166/2004.
In tema di determinazione dei programmi della ricerca scientifica v. citata sentenza n. 422/2006.