Sentenza 122/2011 (ECLI:IT:COST:2011:122)
Massima numero 35564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35563  35565  35566


Titolo
Sanità pubblica - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo - Individuazione, quale componente ministeriale del collegio dei revisori di un rappresentante del Ministero della salute in luogo di un rappresentante del Ministero dell'economia - Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13. Infatti, il mancato uniformarsi della disposizione denunciata al dettato dell'art. 16 della legge n. 196 del 2009, con l'errata individuazione quale componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza dello Stato, del Ministro della salute in luogo di quello dell'economia e delle finanze, comporta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato. Resta assorbita la questione sollevata in relazione alla materia «tutela della salute».

In tema, v. citata sentenza n. 124/1994.

In materia di "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 370/2010 e n. 376/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/05/2010  n. 13  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 16  

decreto legislativo  30/06/1993  n. 270  art. 3    co. 4