Sentenza 122/2011 (ECLI:IT:COST:2011:122)
Massima numero 35565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35563  35564  35566


Titolo
Sanità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo - Previsione che il Ministero della salute individui ulteriori modalità di finanziamento destinate a far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti assegnati all'Istituto, svolti per il Ministero e per le Regioni - Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro della salute provveda ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che «l'Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni». Infatti, la norma oggetto di scrutinio prevedendo forme di finanziamento statale per compiti anche di matrice regionale viola un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/05/2010  n. 13  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/06/1993  n. 270  art. 6    co. 2  lett. a)

decreto legislativo  30/06/1993  n. 270  art. 6    co. 2  lett. c)