Sentenza 122/2011 (ECLI:IT:COST:2011:122)
Massima numero 35566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35563  35564  35565


Titolo
Sanità pubblica - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo - Attribuzione di specifiche funzioni al Consiglio di amministrazione e al direttore generale dell'ente - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale espressione di principio nella materia concorrente della tutela della salute - Ritenuta violazione del principio della separazione delle funzioni di indirizzo e di verifica rispetto a quelle di gestione e di controllo - Erroneo assunto interpretativo del ricorrente - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 5, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma. Cost. perché si basano su un erroneo assunto interpretativo del ricorrente. Infatti, con riguardo a quanto concerne le funzioni del Consiglio di amministrazione (art. 5, comma 1, della citata legge regionale), la disposizione impugnata, affermando che «Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e controllo», non si discosta da quanto previsto dal legislatore statale riguardo alle funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, così come indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993. Analoghe osservazioni possono avanzarsi per quanto riguarda l'interpretazione da dare al dettato del comma 4 del medesimo art. 5 della legge regionale abruzzese, poiché anche in questo caso il ricorrente è incorso in un'errata interpretazione della norma censurata; infatti, il comma 4 della citata norma regionale, là dove prevede che «il Direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dell'Istituto», non si discosta da quanto sostanzialmente previsto dal legislatore statale con l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1993, che assegna al direttore generale, oltre alla rappresentanza legale dell'Istituto, il compito di gestirlo e di dirigerne l'attività scientifica.

In tema di incarichi dirigenziali, v. citata sentenza n. 390/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/05/2010  n. 13  art. 5  co. 1

legge della Regione Abruzzo  05/05/2010  n. 13  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/06/1993  n. 270  art. 3    co. 2  

decreto legislativo  30/06/1993  n. 270  art. 3    co. 5  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  

decreto legislativo  19/06/1999  n. 229  art. 3  ter