Sentenza 123/2011 (ECLI:IT:COST:2011:123)
Massima numero 35568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35567  35569  35570  35571  35572


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Abrogazione delle disposizioni impugnate e ulteriori sopravvenienze normative - Preliminare delimitazione del thema decidendum .

Testo
Va preliminarmente chiarito che i commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 8 del 2010, oggetto di impugnazione da parte dello Stato, hanno disposto la modificazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e contestualmente, il comma 3 del medesimo art. 32 ha abrogato, a decorrere dal 2010, gli stessi articoli 17 e 18 della citata legge regionale n. 22 del 2007; sicché la Corte è chiamata a valutare le possibili conseguenze destinate ad interessare il thema decidendum, derivanti, in primo luogo, dalla intervenuta abrogazione dei suindicati articoli 17 e 18 (cioè proprio i due articoli contestualmente modificati), nonché dalle ulteriori sopravvenienze normative che hanno investito sia l'art. 32, sia il successivo articolo 38 della medesima legge regionale n. 8 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 32  co. 

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 38  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte