Sentenza 123/2011 (ECLI:IT:COST:2011:123)
Massima numero 35569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35567  35568  35570  35571  35572


Titolo
Radiotelevisione - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - - Rieleggibilità dei componenti del CORECOM Calabria per una sola volta - Ricorso del Governo - Rinuncia all'impugnazione unitamente alla mancata costituzione della Regione resistente - Estinzione parziale del giudizio.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in considerazione della rinuncia in parte qua effettuata dal ricorrente, unitamente alla mancata costituzione della parte resistente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/02/2010  n. 8  art. 46  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/07/1997  n. 249  art.