Sentenza 123/2011 (ECLI:IT:COST:2011:123)
Massima numero 35569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Titolo
Radiotelevisione - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - - Rieleggibilità dei componenti del CORECOM Calabria per una sola volta - Ricorso del Governo - Rinuncia all'impugnazione unitamente alla mancata costituzione della Regione resistente - Estinzione parziale del giudizio.
Radiotelevisione - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - - Rieleggibilità dei componenti del CORECOM Calabria per una sola volta - Ricorso del Governo - Rinuncia all'impugnazione unitamente alla mancata costituzione della Regione resistente - Estinzione parziale del giudizio.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in considerazione della rinuncia in parte qua effettuata dal ricorrente, unitamente alla mancata costituzione della parte resistente.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in considerazione della rinuncia in parte qua effettuata dal ricorrente, unitamente alla mancata costituzione della parte resistente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
26/02/2010
n. 8
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 31/07/1997
n. 249
art.