Sentenza 123/2011 (ECLI:IT:COST:2011:123)
Massima numero 35570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Titolo
Sanità pubblica - Elevazione dal 70 al 100 per cento dei costi, a carico del Fondo sanitario regionale, delle prestazioni riabilitative a favore di anziani e disabili - Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Sanità pubblica - Elevazione dal 70 al 100 per cento dei costi, a carico del Fondo sanitario regionale, delle prestazioni riabilitative a favore di anziani e disabili - Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle altre censure), l'art. 32 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto la scelta compiuta da tale norma - nel modificare gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 22 del 2007 - di porre integralmente a carico del «Fondo sanitario regionale» (in luogo della misura del 70 per cento originariamente prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle altre censure), l'art. 32 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto la scelta compiuta da tale norma - nel modificare gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 22 del 2007 - di porre integralmente a carico del «Fondo sanitario regionale» (in luogo della misura del 70 per cento originariamente prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
26/02/2010
n. 8
art. 32
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 796 lett. b)