Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Diritto all'indennizzo - Riconoscimento a favore dei soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui sia derivata loro una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di trattamenti vaccinali obbligatori o raccomandati - Fondamento - Dovere di solidarietà nei confronti di chi si è attenuto a un comportamento finalizzato a proteggere la salute generale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che non prevede il diritto all'indennizzo a favore di soggetti che abbiano subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica per essersi sottoposti a vaccinazione contro il contagio da papilloma-virus umano-HPV). (Classif. 081002).
Il principio di solidarietà impone alla collettività di essere “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell’interesse collettivo. (Precedenti: S. 118/2020 – mass. 43420; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012)
Se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 Cost., impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una «equa indennità». (Precedenti: S. 15/2023 – mass. 45317; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 27/1998; S. 258/1994 – mass. 20856; S. 307/1990 – mass. 15628)
Il dovere della collettività di riconoscere la tutela – consistente nel diritto all’indennizzo in favore di chi subisca una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica per essersi sottoposto a un trattamento vaccinale – sussiste se il singolo si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale; ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario. Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e tale obiettivo è necessario e sufficiente, da un lato, che l’autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall’autorità pubblica. (Precedenti: S. 118/2020; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012; S. 423/2000).
La ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nell’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse. (Precedenti: S. 118/2020; S. 107/2012; S. 226/2000 – mass. 25439).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano-HPV. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta lavoro, viola il principio di solidarietà, pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività – rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti – e priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino, anche nell’interesse della collettività. Si ravvisa, infatti, nella vaccinazione in esame il presupposto della prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione, da parte delle autorità sanitarie pubbliche, circa l’opportunità di sottoporsi ad essa, a presidio della salute del singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili e, in definitiva, della collettività intera. Né l’attitudine della detta campagna a ingenerare affidamento nella popolazione è scalfita dalla circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni, avendo la loro attività trovato ampi riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali e in atti ulteriori che prescindono da riferimenti territoriali specifici).