Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Prevista assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato e a domanda dell'interessato - Riconoscimento, al predetto fine, dell'esercizio professionale di alcune categorie di laureati - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni nonché della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 38, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il comma 1, nello stabilire che le aziende sanitarie locali della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono alla «assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007», viola la natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico. Inoltre, detta norma, nel porsi in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale, viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost. Anche la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 38 partecipa degli stessi vizi che inficiano il comma precedente, in quanto dovendosi interpretare, anche in ragione della sua collocazione sistematica, in stretta correlazione con quanto stabilito al comma precedente, è finalizzata ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private), da soggetti laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria.
In senso analogo sul principio del pubblico concorso, v. citata sentenza n. 7/2011 e 179/2010.