Trasporto pubblico - Norme della Regione Calabria - Trasporto pubblico locale - Proroga dei relativi contratti al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il termine finale del 3 dicembre 2019 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 43, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto - nel disporre la proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 all'articolo 8, comma 2 (ovvero il 3 dicembre 2019) - si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che delinea un regime transitorio per l'affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione impugnata, con ciò disciplinando le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 335/2010.