Ordinanza 125/2011 (ECLI:IT:COST:2011:125)
Massima numero 35574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 11/04/2011; Pubblicazione in G. U. 13/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente di guida da parte del Prefetto e ritiro immediato della patente da parte degli agenti verbalizzanti - Possibilità anche in assenza di accertamento definitivo in sede giudiziale del reato contestato - Lamentata violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati - Totale carenza di descrizione della fattispecie concreta - Conseguente impossibilità della valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato, bensì anticipando gli effetti di una sentenza di condanna; l'ordinanza di rimessione, infatti, è totalmente carente nella descrizione della fattispecie, impedendo in tal modo ogni valutazione sulla rilevanza della questione.

Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63, 65, 101 e 103 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 223  co. 2

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 223  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte