Sentenza 128/2011 (ECLI:IT:COST:2011:128)
Massima numero 35577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d'àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'àmbito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico». Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'àmbito.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d'àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'àmbito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico». Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'àmbito.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 246/2009, 168/2008, n. 378 e n. 144/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/01/2010
n. 2
art. 1
co. 1
legge
26/03/2010
n. 42
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte