Sentenza 128/2011 (ECLI:IT:COST:2011:128)
Massima numero 35578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale in tema di servizio idrico e di forme di cooperazione con gli enti locali nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale in tema di servizio idrico e di forme di cooperazione con gli enti locali nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali», perché, stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie esclusive statali "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", la spettanza allo Stato della facoltà di disporre tale soppressione esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali», perché, stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie esclusive statali "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", la spettanza allo Stato della facoltà di disporre tale soppressione esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/01/2010
n. 2
art. 1
co. 1
legge
26/03/2010
n. 42
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte