Sentenza 128/2011 (ECLI:IT:COST:2011:128)
Massima numero 35579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro non attinente al riparto di competenze legislative - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro non attinente al riparto di competenze legislative - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione all'art. 97., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che [...] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio». Infatti, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione all'art. 97., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che [...] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio». Infatti, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 33/2011, n. 52/2010, n. 237/2009, n.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/01/2010
n. 2
art. 1
co. 1
legge
26/03/2010
n. 42
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte