Sentenza 129/2011 (ECLI:IT:COST:2011:129)
Massima numero 35580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento - Procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale - Pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati e degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali - Previsione che siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Assoluta genericità della prospettazione - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per assoluta genericità della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12, in quanto tenuto conto della complessa cornice normativa in cui la disposizione censurata si colloca, il ricorrente omette di sviluppare le necessarie argomentazioni che specifichino e chiariscano la portata della censura.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 68/2011, n. 45/2010 e n. 450/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  11/06/2010  n. 12  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte