Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento - Riverbero sul profilo della motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che non prevede, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato). (Classif. 112003).
L’inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento compromette l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. (Precedenti: S. 257/2022 – mass. 45247; S. 194/2021 – mass. 44214; S. 61/2021 – mass. 43765; S. 15/2021 – mass. 43572; S. 264/2020 – mass. 43269).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguatezza della motivazione, in ragione della inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Avellino, sez. seconda penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Il rimettente non tiene conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di confrontarsi con tale frastagliata disciplina e di rapportarla alla fattispecie concreta che viene in rilievo nel giudizio a quo. Ben potrebbe, comunque sia, il legislatore intervenire a disciplinare nuovamente la materia). (Precedenti: S. 159/2022 – mass. 45015; S. 112/1998 – mass. 23818).