Ordinanza 130/2011 (ECLI:IT:COST:2011:130)
Massima numero 35581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35582


Titolo
Procedimento civile - Notificazione in mani proprie - Diversità di disciplina rispetto alla notificazione a mezzo posta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Non applicabilità della disposizione impugnata al caso di specie - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; nel giudizio a quo, infatti, la notificazione non è avvenuta a mani proprie, bensì a mani della figlia dell'effettivo destinatario, sicché la disposizione censurata non è applicabile nella fattispecie.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 138  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte