Ordinanza 130/2011 (ECLI:IT:COST:2011:130)
Massima numero 35582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35581


Titolo
Procedimento civile - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Mancata previsione di presidi analoghi a quelli contemplati per la notificazione a mezzo posta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; premesso, infatti, che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità dei due casi messi a confronto ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante all'ufficiale giudiziario.

Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le più recenti, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e la sentenza n. 17 del 2011.

Sulle conseguenze della natura di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario v. pure la sentenza n. 17 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte