Procedimento civile - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Mancata previsione di presidi analoghi a quelli contemplati per la notificazione a mezzo posta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; premesso, infatti, che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità dei due casi messi a confronto ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante all'ufficiale giudiziario.
Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le più recenti, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e la sentenza n. 17 del 2011.
Sulle conseguenze della natura di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario v. pure la sentenza n. 17 del 2011.