Ordinanza 133/2011 (ECLI:IT:COST:2011:133)
Massima numero 35585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
04/04/2011; Decisione del
04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito - Conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973, pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi - Lamentata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito - Conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973, pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi - Lamentata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel dichiarare inammissibili le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impediscono la concessione della sospensione dell'esecuzione pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi. Invero, le riscontrate carenze argomentative in ordine alla mancata notificazione degli atti impositivi si risolvono in una insufficienza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel dichiarare inammissibili le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impediscono la concessione della sospensione dell'esecuzione pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi. Invero, le riscontrate carenze argomentative in ordine alla mancata notificazione degli atti impositivi si risolvono in una insufficienza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 57
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 60
co.
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte