Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale - Possibilità per la Corte di appello di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano». Poiché la sentenza n. 227 del 2010, successiva alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata - nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia -, è venuto meno il limite alla possibilità del rifiuto di consegna cui si riferisce la censura dei rimettenti, con la conseguente manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, divenute prive di oggetto.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005, v. la citata sentenza n. 227/2010- Per identici esiti decisori, conseguenti alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata di cui alla sentenza n. 227/2010, v. le richiamate ordinanze n. 85 del 2011 e n. 306 del 2010
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 415/2008, n. 269/2008, n. 290/2002, n. 34/2002 e n. 575/2000.