Ordinanza 135/2011 (ECLI:IT:COST:2011:135)
Massima numero 35587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/04/2011;  Decisione del  04/04/2011
Deposito del 13/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di materialità del reato, nonché asserito contrasto con gli obblighi internazionali in materia di trattamento dei migranti - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti del 15 novembre 2000) - dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, per un verso, si limita a riprodurre il capo di imputazione che, a sua volta, si risolve in una mera e generica parafrasi della norma incriminatrice, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo censurato; per altro verso, si limita a far cenno alla circostanza che, nel giudizio a quo, si procede per il «reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato», di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dal che deriverebbe la sicura rilevanza della questione sollevata. Le suddette carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza precludono lo scrutinio nel merito della questione.

- Sulla mancanza di specifico riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, idoneo a permettere la verifica dell'asserita rilevanza della questione stessa, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 65 e n. 64 del 2011, n. 318 e n. 253 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art.