Sentenza 136/2011 (ECLI:IT:COST:2011:136)
Massima numero 35589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  06/04/2011;  Decisione del  06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35588


Titolo
Unione europea - Attuazione della decisione istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità - Attribuzione al Ministro della giustizia del potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio, previa acquisizione delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati - Denunciata violazione delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura in materia di provvedimenti incidenti sullo status dei magistrati ordinari - Esclusione, attesa la natura non giudiziaria delle funzioni dell'Eurojust e dei membri nazionali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), i quali, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell'Eurojust, prevedono che esso «(...) è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio (...)» (comma 1) e che «ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione» (comma 2). Il rimettente, pur muovendo dal duplice corretto presupposto secondo cui, per un verso, gli art. 105 e 110 Cost. riservano al Consiglio superiore della magistratura, e non al Ministro della giustizia, l'effettiva decisione in ordine ai provvedimenti che, conferendo funzioni proprie della magistratura ordinaria a magistrati ordinari, incidono sul loro status e che, per altro verso, le disposizioni denunciate riservano invece al Ministro della giustizia l'effettiva decisione sulla nomina del membro italiano presso l'Eurojust, erra tuttavia nel ritenere, quale passaggio argomentativo finale, che le funzioni proprie del membro nazionale presso l'Eurojust possano essere ricondotte a quelle giudiziarie «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero, sì da integrare la violazione dei parametri evocati. Invero, le funzioni che la decisione istitutiva e la normativa di attuazione attribuiscono all'Eurojust ed ai suoi membri non sono riconducibili a quelle giudiziarie che il magistrato del pubblico ministero esercita nel nostro ordinamento e, conseguentemente, non sono applicabili le norme interne previste per l'assegnazione di dette funzioni e, neppure quelle che la Costituzione pone a garanzia dell'indipendenza della magistratura.



Atti oggetto del giudizio

legge  14/03/2005  n. 41  art. 2  co. 1

legge  14/03/2005  n. 41  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte