Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ed esclusione con norma regolamentare del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza - Censure riferite ad un atto privo di forza di legge - Omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui tali norme escludono il rimborso delle spese per l'assistenza legale. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad avere come oggetto anche un atto di natura regolamentare, sul quale si incentrano essenzialmente le censure del rimettente, omette la motivazione sulla rilevanza della questione ed omette anche di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, non considerando che l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non esclude la possibilità di fare valere i propri diritti, secondo i principi della responsabilità civile, nei confronti dell'autore del fatto dannoso.
Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 v., soprattutto, la sentenza n. 180 del 2009.
Sull'omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., nella medesima materia, le ordinanze n. 191 del 2009 e le ordinanze n. 441, n. 440 e n. 205 del 2008.
In argomento v. anche l'ordinanza n. 192 del 2010.