Sentenza 183/2023 (ECLI:IT:COST:2023:183)
Massima numero 45796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  05/07/2023;  Decisione del  05/07/2023
Deposito del 28/09/2023; Pubblicazione in G. U. 04/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45797  45798


Titolo
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione - Onere per il ricorrente di illustrare le relative ragioni (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che esclude, nel caso di adozione c.d. "piena", che il giudice possa valutare il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine). (Classif. 258002).

Testo

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto dell’Unione europea, con onere a carico del rimettente di illustrare le ragioni per le quali la disciplina censurata ricade nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. L’eventuale carenza di motivazione sul punto impedisce, pertanto, di invocare i diritti riconosciuti dalla detta Carta quali parametri interposti. (Precedenti: S. 5/2023 – mass. 45381; S. 34/2022 – mass. 44680; S. 28/2022 – mass. 44618; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 185/2021 – mass. 44244; S. 33/2021 – mass. 43635; S. 30/2021 – mass. 43626; S. 278/2020 – mass. 43143; S. 254/2020 – mass. 43143; S. 194/2018 – mass. 40528)

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui esclude, nel caso di adozione c.d. “piena”, la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell’Unione europea).



Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 27  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 24