Avvocato e procuratore - Avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Incandidabilità ai rispettivi Consigli dell'ordine ed alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa adeguata motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui rimuove l'impedimento all'elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto - deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa erariale per omessa adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, il reclamo che ha originato il giudizio a quo ha inteso coinvolgere la validità del procedimento di nomina del controinteressato e, quindi, la concreta applicabilità nel caso di specie del quadro normativo interessato dalla questione di costituzionalità, con evidente rilevanza, ai fini della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare, della tematica inerente alla preclusione che scaturisce dalla regola di incandidabilità oggetto di censura.