Ordinanza 138/2011 (ECLI:IT:COST:2011:138)
Massima numero 35592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  06/04/2011;  Decisione del  06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35591


Titolo
Avvocato e procuratore - Avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Incandidabilità ai rispettivi Consigli dell'ordine ed alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto - Denunciata violazione delle libertà di espressione della personalità, di riunione e di associazione, nonché asserita lesione del diritto di elettorato passivo e dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui rimuove l'impedimento all'elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. Premesso che tra i parametri dedotti risulta incongruamente ricompreso quello di cui all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la preclusione alla candidatura per le distinte tornate elettorali previste per i Consigli dell'ordine forense, da un lato, e per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dall'altro, non riguarda un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole, poiché il divieto normativo si riferisce soltanto alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell'incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato. D'altra parte, l'avere il legislatore coerentemente stabilito un divieto reciproco per gli avvocati, tra l'espletamento dell'ufficio di componente le commissioni d'esame e la partecipazione ai suddetti organismi, chiaramente denota una scelta - discrezionale, ma non certo priva di una intrinseca ragionevolezza - di separazione funzionale, intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale.

Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, v. la citata sentenza n. 80/2011.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 22  co. 6

legge  22/01/1934  n. 36  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2003  n. 112  art. 1  co. 

legge  18/07/2003  n. 180  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 3

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 52  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 11