Ordinanza 139/2011 (ECLI:IT:COST:2011:139)
Massima numero 35594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  06/04/2011;  Decisione del  06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35593


Titolo
Straniero - Lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Accesso limitato ai cittadini comunitari - Mancata estensione dell'accesso ai cittadini extracomunitari - Lamentata violazione del diritto al lavoro, nonché incidenza sul principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 51 Cost., nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, tale norma non consentirebbe di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari. Il giudice remittente, infatti, oltre ad ammettere (in astratto) che il testo della disposizione impugnata non precluda, in sé, l'accesso ai posti pubblici da parte di cittadini extracomunitari, dà anche atto di come a tale conclusione sia già pervenuto, in precedenti identiche occasioni, il Tribunale di cui egli fa parte, dando concreta applicazione della norma impugnata in modo da fare venir meno i prospettati dubbi di legittimità costituzionale; sicché lo scrutinio di costituzionalità - fondato sull'esistenza di un'unica pronuncia contraria della Corte di cassazione - si risolve nell'improprio tentativo di ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione già ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata, nonché già applicata dal medesimo Tribunale (e dal medesimo giudice).

Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., di recente, le ordinanze n. 322 del 2010, n. 15 e n. 101 del 2011.

Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo della interpretazione preferita dal rimettente v., tra le altre, la sentenza n. 320 del 2009 e le ordinanze n. 363 e n. 322 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 38  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte