Ordinanza 140/2011 (ECLI:IT:COST:2011:140)
Massima numero 35595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  06/04/2011;  Decisione del  06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35596  35597


Titolo
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per genericità del petitum - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità del petitum, perché il rimettente ha chiaramente dedotto che la norma denunciata è irragionevole nella parte in cui non fa cessare la sospensione dei termini di impugnazione («rinuncia all'istanza») con decorrenza dal momento della redazione del verbale di mancato accordo tra il contribuente e l'ente impositore, allorché tale verbale sia redatto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/06/1997  n. 218  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte