Ordinanza 140/2011 (ECLI:IT:COST:2011:140)
Massima numero 35596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
06/04/2011; Decisione del
06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Titolo
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione.
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione perché l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non renderebbe inammissibili i ricorsi dei giudizi principali, a ciò ostando il legittimo affidamento dei ricorrenti in un termine previsto da una norma vigente alla data di presentazione dei ricorsi. Infatti il principio di affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico non costituisce di per sé ostacolo a dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardanti norme processuali o sostanziali, essendo sufficiente ai fini di tali dichiarazioni la valutazione della sussistenza del denunciato vulnus alla Costituzione. Inoltre la rilevanza della questione non sarebbe esclusa neppure dalla possibilità per il giudice a quo di rimettere in termini le parti ricorrenti nei giudizi principali riuniti, ove esse dimostrino di essere incorse in decadenza per causa a loro non imputabile e riferibile alla pronuncia di illegittimità costituzionale. Difatti detta rilevanza sussisterebbe perché: a) l'istituto della rimessione in termini è previsto da norme diverse da quella denunciata, e cioè dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma (per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009), oppure 184-bis (per i giudizi instaurati anteriormente a detta data) del codice di procedura civile e 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b) il giudice a quo - rimettendo in termini le parti che lo richiedano - non farebbe applicazione, pertanto, della disposizione dichiarata incostituzionale, ma del suddetto istituto, accertando se nella specie ricorrano i presupposti previsti dalla legge vigente ratione temporis per la rimessione in termini; c) in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale influenzerebbe la motivazione del giudice dei giudizi principali riuniti, il quale non potrebbe più fondare la sua decisione sulla norma dichiarata illegittima.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione perché l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non renderebbe inammissibili i ricorsi dei giudizi principali, a ciò ostando il legittimo affidamento dei ricorrenti in un termine previsto da una norma vigente alla data di presentazione dei ricorsi. Infatti il principio di affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico non costituisce di per sé ostacolo a dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardanti norme processuali o sostanziali, essendo sufficiente ai fini di tali dichiarazioni la valutazione della sussistenza del denunciato vulnus alla Costituzione. Inoltre la rilevanza della questione non sarebbe esclusa neppure dalla possibilità per il giudice a quo di rimettere in termini le parti ricorrenti nei giudizi principali riuniti, ove esse dimostrino di essere incorse in decadenza per causa a loro non imputabile e riferibile alla pronuncia di illegittimità costituzionale. Difatti detta rilevanza sussisterebbe perché: a) l'istituto della rimessione in termini è previsto da norme diverse da quella denunciata, e cioè dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma (per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009), oppure 184-bis (per i giudizi instaurati anteriormente a detta data) del codice di procedura civile e 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b) il giudice a quo - rimettendo in termini le parti che lo richiedano - non farebbe applicazione, pertanto, della disposizione dichiarata incostituzionale, ma del suddetto istituto, accertando se nella specie ricorrano i presupposti previsti dalla legge vigente ratione temporis per la rimessione in termini; c) in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale influenzerebbe la motivazione del giudice dei giudizi principali riuniti, il quale non potrebbe più fondare la sua decisione sulla norma dichiarata illegittima.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/06/1997
n. 218
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte