Ordinanza 140/2011 (ECLI:IT:COST:2011:140)
Massima numero 35597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
06/04/2011; Decisione del
06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Titolo
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Infatti, il procedimento per l'accertamento con adesione di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 218 del 1997 ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia; sicché non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire «un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione» (come si esprime la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l'ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative; né è irragionevole che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l'atto di accertamento - ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all'istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) - oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Infatti, il procedimento per l'accertamento con adesione di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 218 del 1997 ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia; sicché non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire «un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione» (come si esprime la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l'ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative; né è irragionevole che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l'atto di accertamento - ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all'istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) - oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/06/1997
n. 218
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte