Ordinanza 141/2011 (ECLI:IT:COST:2011:141)
Massima numero 35598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  06/04/2011;  Decisione del  06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Lamentata irragionevolezza nonché disparità di trattamento tra coloro che richiedono la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che effettuano la notificazione direttamente - Ritenuta incidenza sul diritto di accesso alla giustizia tributaria - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». L'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell'appello non avvenga per il tramite dell'ufficiale giudiziario, trova adeguata giustificazione nel fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario (art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del detto codice, effettuato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992); né è ravvisabile disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), adotta la notifica diretta, di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dato che la facoltà di notificare l'appello "direttamente", ai sensi della disposizione ora citata, costituisce una caratteristica propria del processo tributario, introdotta dal legislatore in tale settore per ragioni di speditezza e di semplificazione processuale, la quale non ha corrispondenza nel processo civile ordinario e, pertanto, giustifica una specifica disciplina, anche all'indicato fine di soddisfare l'esigenza di rendere la segreteria del giudice di primo grado tempestivamente informata della proposizione dell'impugnazione notificata con tali modalità. Inoltre deve aggiungersi che nessuna ingiustificata disparità di trattamento è ravvisabile, trattandosi di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal legislatore nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009; ordinanza n. 43/2010.

In tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, v. citate sentenze n. 17/2011; n. 229 e n. 50/2010; n. 221/2008; ordinanze n. 43/2010, n. 134/2009, n. 67/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 53  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 7

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte