Ordinanza 142/2011 (ECLI:IT:COST:2011:142)
Massima numero 35599
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
06/04/2011; Decisione del
06/04/2011
Deposito del 15/04/2011; Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa promosso nei confronti di un senatore, dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 21 aprile 2010. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa promosso nei confronti di un senatore, dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 21 aprile 2010. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
21/04/2010
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4