Sentenza 183/2023 (ECLI:IT:COST:2023:183)
Massima numero 45797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  05/07/2023;  Decisione del  05/07/2023
Deposito del 28/09/2023; Pubblicazione in G. U. 04/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45796  45798


Titolo
Adozione e affidamento - In genere - Adozione c.d. "piena" - Effetti - Possibilità di valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'adozione in casi particolari - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 006001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione c.d. “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. Ad avviso del rimettente, tale esclusione determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’adozione in casi particolari, disciplinata dagli artt. 44 e seguenti della stessa legge n. 184 del 1983. Tale istituto, tuttavia, non determina la recisione dell’originario vincolo di filiazione e, con esso, dei rapporti di parentela con la famiglia biologica, sicché non può essere considerato idoneo a fungere da tertium comparationis: la persistenza di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è, infatti, un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto e dunque a giustificare la diversità di disciplina.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 27  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte