Adozione e affidamento - In genere - Adozione c.d. "piena" - Effetti - Possibilità di valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'adozione in casi particolari - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 006001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione c.d. “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. Ad avviso del rimettente, tale esclusione determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’adozione in casi particolari, disciplinata dagli artt. 44 e seguenti della stessa legge n. 184 del 1983. Tale istituto, tuttavia, non determina la recisione dell’originario vincolo di filiazione e, con esso, dei rapporti di parentela con la famiglia biologica, sicché non può essere considerato idoneo a fungere da tertium comparationis: la persistenza di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è, infatti, un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto e dunque a giustificare la diversità di disciplina.