Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Ritenuta irrazionalità della disciplina denunciata, per vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni e violazione del principio di capacità contributiva - Disposizioni di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dall'art. 2, comma 212, lett. a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto assoggettano i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo e delle spese forfetizzate. La questione è stata sollevata d'ufficio, nonostante l'avvenuto spontaneo pagamento del contributo da parte del ricorrente. Pertanto, poiché le norme censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state spontaneamente applicate dal ricorrente, l'asserito vulnus agli invocati principi costituzionali sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione.