Ordinanza 143/2011 (ECLI:IT:COST:2011:143)
Massima numero 35669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35600  35601


Titolo
Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Obbligo per l'opponente del pagamento del contributo unificato anche in caso di proposizione di ricorso innanzi al Giudice di pace avverso sanzioni amministrative - Asserita vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni stante la antieconomicità del rimedio de quo - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1° gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 − possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 10  co. 6

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 212

legge  24/11/1981  n. 689  art. 23  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte