Ordinanza 144/2011 (ECLI:IT:COST:2011:144)
Massima numero 35602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35603  35604  35605  35606


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 80, 87 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti, e all'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo) - dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.

- Per precedenti declaratorie di inammissibilità con analoghe motivazioni su questioni simili inerenti la medesima norma oggetto di scrutinio, v. le richiamate ordinanze n. 65, n. 64, n. 32 e n. 13 del 2011, n. 253 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 80

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 5  

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 16  

convenzione ONU diritti del fanciullo  20/11/1989  n.   art. 7