Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 80, 87 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti, e all'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo) - dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
- Per precedenti declaratorie di inammissibilità con analoghe motivazioni su questioni simili inerenti la medesima norma oggetto di scrutinio, v. le richiamate ordinanze n. 65, n. 64, n. 32 e n. 13 del 2011, n. 253 del 2010.