Straniero - Soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omessa previsione della non punibilità del fatto commesso per giustificato motivo, nonché di garanzie analoghe a quelle accordate allo straniero che presenti domanda di protezione internazionale - Inapplicabilità dell'oblazione - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione irrilevante, in quanto sollevata da giudice palesemente incompetente per materia - Manifesta inammissibilità.
Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 30, 32, 97 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b) e comma 22, lett. o), della legge n. 94 del 2009 - che consente al giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - sono manifestamente inammissibili. Il giudice a quo, infatti, non può conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma censurata, in quanto palesemente incompetente per materia, con conseguente irrilevanza delle questioni stesse. Invero, a norma dell'art. 4, comma 2, lett. s-bis), del d.lgs. n. 274 del 2000, la fattispecie contravvenzionale oggetto di censura è di competenza del giudice di pace ed il Tribunale rimettente - nel ritenersi comunque abilitato a pronunciare sulla contravvenzione in questione in base ai principi in tema di competenza per connessione, anche dopo l'avvenuta separazione del relativo processo per l'asserita operatività del principio della perpetuatio iurisdictionis - omette di considerare, da un lato, che fra i procedimenti di competenza del giudice di pace e i procedimenti di competenza di altro giudice la connessione opera solo nel caso di reati commessi con una sola azione od omissione, ipotesi, questa, non ravvisabile nella specie, stante la natura degli altri reati contestati all'imputato; dall'altro lato, che - con disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso (art. 23, comma 2, cod.proc. pen.) - l'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, «in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero».
- In rapporto a similari situazioni di inammissibilità di questione irrilevante, in quanto sollevata da giudice palesemente incompetente per materia, v. le richiamate ordinanze n. 318 e n. 252 del 2010.