Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Omessa previsione della non punibilità del fatto commesso per giustificato motivo - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione o di respingimento dello straniero alla frontiera - Inapplicabilità dell'oblazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita inosservanza degli obblighi internazionali in materia di trattamento dei migranti - Difetto di rilevanza - Carenza del presupposto di applicabilità della previsione censurata e delle norme pattizie evocate - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 3, 27, e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti del 15 novembre 2000) - dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Invero, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità del fatto commesso per «giustificato motivo», formulata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., essa difetta di rilevanza, in quanto nelle ordinanze di rimessione non viene prospettata - neppure con riguardo a mere allegazioni difensive - la sussistenza di alcuna circostanza che, nei casi di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza del precetto. Analogamente, quanto alla censura, formulata in riferimento all'art. 3 Cost., afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione o di respingimento dello straniero alla frontiera, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata. Difetta altresì di rilevanza la questione inerente alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., giacché dall'ordinanza di rimessione non risulta che l'imputato nel giudizio a quo abbia concretamente presentato domanda di oblazione. Risulta, infine, del pari manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura di violazione dell'art. 117 Cost., a fronte dell'asserito contrasto dell'incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146: a prescindere da ogni rilievo in ordine alla fondatezza della doglianza, è invero dirimente la constatazione che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme pattizie evocate, vale a dire che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in ipotesi in cui, nell'ordinanza di rimessione, non venga prospettata - neppure con riguardo a mere allegazioni difensive - la sussistenza di alcuna circostanza che possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza del precetto, v. le richiamate ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, n. 318 del 2010.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza allorquando dall'ordinanza di rimessione non consti che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata, v. sentenza n. 250 del 2010 ed ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, richiamate in pronuncia.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione inerente alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame allorquando dall'ordinanza di rimessione non risulti che l'imputato nel giudizio a quo abbia concretamente presentato domanda di oblazione, v. la richiamata ordinanza n. 321 del 2010.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza in ipotesi in cui, nella fattispecie concreta, risulti indimostrato il presupposto di applicabilità delle norme pattizie evocate, vale a dire, che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo, v. le evocate ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011.