Ordinanza 144/2011 (ECLI:IT:COST:2011:144)
Massima numero 35605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35602  35603  35604  35606


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di proporzionalità, di sussidiarietà, di materialità, di necessaria offensività del reato e della finalità rieducativa della pena - Questioni in larga parte analoghe ad altre già dichiarate non fondate e manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b) e comma 22, lett. o), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa, con precedenti decisioni, è già stata esclusa sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori, un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, n. 321 del 2010). In ordine alle censure di violazione del medesimo art. 3 e dell'art. 27 Cost. - prospettate sul rilievo che l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato non sarebbero, di per sé, sintomatici della pericolosità sociale dello straniero - è da ribadirsi, secondo quanto già rilevato in precedente statuizione (sentenza n. 250 del 2010), come la contravvenzione di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 prescinda «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili», limitandosi a reprimere, al pari della generalità delle norme incriminatrici, la commissione di un fatto antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità dell'autore. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata da alcuni dei rimettenti in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost. - è già stata disattesa in precedenti pronunce sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, n. 321 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua infondatezza - parimenti già oggetto di specifiche statuizioni (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011). D'altro canto, le ragioni della solidarietà trovano espressione - oltre che nella disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare - nell'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogna di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), fatta espressamente salva dal comma 6 dello stesso art. 10-bis del d.lgs. 286 del 1998, che prevede la sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel caso di presentazione della relativa domanda e, nell'ipotesi di suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

- Sulla esclusione della denunciata irragionevolezza della norma incriminatrice (art. 10-bis del d.lgs. 286 del 1998), in ragione dell'obiettivo perseguito (allontanamento dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011; n. 321 del 2010, richiamate nella pronuncia.

- Per l'affermazione che la norma incriminatrice censurata si limita a reprimere la commissione di un fatto antigiuridico indipendentemente dalla personalità dell'autore, v. la richiamata sentenza n. 250 del 2010.

- Sulla esclusione dell'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato da parte della norma incriminatrice censurata, v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011; n. 321 del 2010, tutte richiamate nella pronuncia.

- Per l'esclusione della violazione, da parte delle norme censurate, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, richiamate nella pronuncia.

- Per l'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogna di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), v. la sentenza n. 250 del 2010 e le ordinanze n. 64 e n. 32 del 2011, richiamate nella pronuncia.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 16  co. 1

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 62  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte