Ordinanza 144/2011 (ECLI:IT:COST:2011:144)
Massima numero 35606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
18/04/2011; Decisione del
18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. E' infatti da escludersi l'asserita violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice, formulata dal giudice a quo, in quanto, da un lato, la previsione punitiva in esame si applica - conformemente alle regole generali - ai soli fatti di ingresso e di trattenimento successivi alla sua entrata in vigore; dall'altro, l'impossibilità di stabilire, nel caso oggetto di giudizio - secondo quanto riferisce il rimettente - se l'imputato abbia fatto ingresso in Italia prima o dopo tale data rappresenta un problema di carattere probatorio, risolubile con l'applicazione del canone in dubio pro reo, salva, peraltro, la verifica della responsabilità penale dello straniero per il trattenimento nel territorio nazionale anche nel periodo posteriore all'introduzione della nuova previsione punitiva.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. E' infatti da escludersi l'asserita violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice, formulata dal giudice a quo, in quanto, da un lato, la previsione punitiva in esame si applica - conformemente alle regole generali - ai soli fatti di ingresso e di trattenimento successivi alla sua entrata in vigore; dall'altro, l'impossibilità di stabilire, nel caso oggetto di giudizio - secondo quanto riferisce il rimettente - se l'imputato abbia fatto ingresso in Italia prima o dopo tale data rappresenta un problema di carattere probatorio, risolubile con l'applicazione del canone in dubio pro reo, salva, peraltro, la verifica della responsabilità penale dello straniero per il trattenimento nel territorio nazionale anche nel periodo posteriore all'introduzione della nuova previsione punitiva.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte