Ordinanza 145/2011 (ECLI:IT:COST:2011:145)
Massima numero 35607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Dipendenti pubblici - Differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso di tale personale al pensionamento di anzianità - Questione identica ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali - che prevedono il differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso di tale personale al pensionamento di anzianità - sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, tenuto conto di quanto già deciso dalla Corte con riferimento a identica questione. Infatti, quanto all'art. 38 Cost., la garanzia ivi prevista, inerente allo stato di bisogno, riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle cosiddette "anticipate", come la prestazione in oggetto; quanto all'art. 36 Cost., essendo a disposizione dell'interessato strumenti (revoca delle dimissioni già accettate e riammissione in servizio a domanda) idonei ad impedire l'effetto economico negativo a suo carico, esso «finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli»; infine, diversamente dalle fattispecie concernenti il personale della scuola già specificamente esaminate, la norma impugnata prescinde da meccanismi peculiari di operatività delle dimissioni, perché, con il "blocco" temporaneo dell'accesso al pensionamento anticipato, «interviene esclusivamente [...] sulla decorrenza del trattamento di quiescenza».

In senso analogo, v. citata sentenza n. 10/2011.

Con riferimento alle fattispecie concernenti la scuola, v. citate sentenze n. 347/1997 e n. 439/1994.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1997  n. 449  art. 59  co. 54

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte