Ordinanza 147/2011 (ECLI:IT:COST:2011:147)
Massima numero 35609
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
18/04/2011; Decisione del
18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Bergamo - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Bergamo - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 settembre 2010. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 settembre 2010. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
22/09/2010
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37